(Ovvero, leggi tra le righe)
(…omissis…)
Art. 2. – Modalita' di attivazione e rilascio casella di PEC al cittadino
1.
Al cittadino che ne fa richiesta la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, direttamente o tramite l'affidatario del servizio,
assegna un indirizzo di PEC.
2. L'attivazione della PEC e le comunicazioni che transitano per la predetta casella di PEC sono senza oneri per il cittadino.
(…omissis…)
Art. 3. – Utilizzo della PEC per il cittadino
1. La PEC consente l'invio di documenti informatici per via telematica la cui trasmissione avviene ai sensi degli articoli 6 e 48 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, con gli effetti di cui all'art. 16-bis, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185.
2. Per i cittadini che utilizzano il servizio di PEC, l'indirizzo valido ad ogni effetto giuridico, ai fini dei rapporti con le pubbliche amministrazioni, e' quello espressamente rilasciato ai sensi dell'art. 2, comma 1.
3. Le modalita' e le procedure tecniche relative alla conoscibilita' dell'atto saranno precisate nell'ambito delle specifiche del servizio.
4.
La volonta' del cittadino espressa ai sensi dell'art. 2, comma 1, rappresenta la esplicita accettazione dell'invio, tramite PEC, da parte delle pubbliche amministrazioni di tutti i provvedimenti e gli atti che lo riguardano.
Se non vi è chiaro cosa significa, ve lo spiego…